Siti per il trattamento dei rifiuti edili
Domanda
In base alla direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (2006, UFAM), al capoverso 6-6 si afferma che, per i materiali da costruzione minerali riciclati che non possono essere utilizzati in forma sciolta senza strato di copertura, vanno adottate misure di protezione delle acque. Il servizio cantonale di competenza fissa dette misure nel quadro delle sue autorizzazioni.
L’UFAM sta per pubblicare un aiuto all’esecuzione sul “riciclaggio dei rifiuti edili minerali”. Secondo la bozza, le acque di scarico del sito dovute all’attività di frantumazione devono essere evacuate nel rispetto delle norme. Dobbiamo quindi chiederci come dovranno in futuro essere drenati questi siti per il trattamento dei materiali da costruzione riciclati. A seconda della categoria di rifiuti edili e della composizione dei materiali da costruzione riciclati, oltre a una torbidità elevata, a oscillazioni del valore pH e ai PAH, le acque di scarico dei siti possono contenere altre sostanze nocive.
Quali impianti di trattamento verranno richiesti in futuro ai centri per il trattamento dei rifiuti edili nelle due varianti seguenti?
Variante 1 – Sito coperto per il deposito e il trattamento dei rifiuti edili
Variante 2 – Sito non coperto per il deposito e il trattamento dei rifiuti edili
Risposta
Facciamo riferimento alla sua richiesta del 31 gennaio 2020 inoltrata nel forum VSA del CC Industria e artigianato in merito allo stato della tecnica, scusandoci per il ritardo con cui rispondiamo.
La seguente risposta è un parere tecnico della VSA.
Conformemente all’ultima bozza dell’aiuto all’esecuzione non cambierà molto rispetto alla guida attuale. In riferimento al drenaggio viene detto solo che “le acque di scarico prodotte devono essere evacuate nel rispetto delle norme”: per il momento non si prevedono ulteriori disposizioni in merito allo smaltimento delle acque di scarico.
Vale pertanto l’ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015 (stato 1° gennaio 2019). Art. 29, cpv. 1
La costruzione di depositi intermedi è consentita se:
a. il deposito è sistemato su una superficie impermeabile oppure se vi viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;
b. viene mantenuta una distanza di 2 m dal livello freatico più alto;
c. le installazioni garantiscono che l’acqua di scarico di superfici impermeabili possa essere raccolta, evacuata e, se necessario, trattata.
Si applica inoltre quanto previsto dall’allegato 3.2 dell’ordinanza sulla protezione delle acque e qui, in particolare, anche l’esigenza relativa al valore pH, che deve essere compreso tra 6,5 e 9,0.
Così come si possono impiegare i prodotti riciclati, allo stesso modo il deposito e il sito per il trattamento devono avere le stesse caratteristiche (rifiuti edili minerali). Per esempio: la sabbia ghiaiosa riciclata, che può essere utilizzata solo sotto uno strato di copertura, deve essere trattata e depositata su una superficie di deposito stabile (e quindi con evacuazione delle acque). In generale si può dire che, secondo le future prescrizioni dell’UFAM, i siti per il trattamento dei rifiuti edili devono essere stabili e quindi provvisti anche di sistema di evacuazione delle acque. È pertanto evidente che il corrispondente sito dell’impianto per il trattamento dei rifiuti edili minerali (p. es. frantumatore) debba soddisfare questa esigenza minima. Al momento ci sono ancora molti aspetti in sospeso, p. es. se in ogni caso debba essere previsto un allacciamento per le acque luride o se sarà possibile per es. un’infiltrazione con passaggio soprasuolo. La copertura a nostro avviso non è prevista e nemmeno opportuna. Se, ciò nonostante, il deposito e sito per il trattamento viene comunque provvisto di copertura in modo volontario, consigliamo un pozzetto a fondo cieco, altrimenti un drenaggio con separazione dei solidi (fossa per fanghi, raccoglitore di fanghi) con sifone e/o separatore di oli minerali a valle. Se necessario, prevedere poi una neutralizzazione.
Riferimenti normativi:
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb); RS 814.01
Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, OR-RPChim, RS 814.81) del 18 maggio 2005; RS 814.81
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005; RS 814.610
Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) del 1° luglio 1998; RS 814.12
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015; RS 814.600
Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (Legge federale sulla protezione delle acque, LPAc); RS 814.20
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998; RS 814.201
Restiamo a completa disposizione; per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Bruno Mancini (Tel. 835 34 18 e/o via e-mail bruno.mancini@ag.ch).