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Approvazione per l’allacciamento dell’acqua

Domanda

Siamo una nuova azienda attiva nel settore della lavorazione dei rifiuti alimentari (Food Waste).

Il nostro macchinario proviene dalla Corea e viene già distribuito ed è in uso in diversi Paesi.
USA, Regno Unito, Germania, Austria, Francia, ecc.

Il macchinario lavora come uno stomaco: i rifiuti alimentari vengono completamente scomposti con l’impiego di enzimi e acqua.

In allegato sottopongo il certificato con l’analisi dell’acqua inviato dalla Corea e la descrizione del nostro prodotto.

Vi chiedo di comunicami se dovessero esserci contestazioni o cosa devo fare per ottenere l’approvazione per l’allacciamento dell’acqua.
All’importazione non ci sono stati problemi.

Risposta

Facciamo riferimento alla vostra richiesta del 4 febbraio 2020 inoltrata al forum VSA del CC Industria e artigianato in merito allo stato della tecnica.

Dopo aver preso visione della homepage www.exbio.ch e delle informazioni che ci sono state inviate, giungiamo alle seguenti conclusioni:

La vostra richiesta si riferisce a una procedura che in Svizzera non è stata ancora collaudata, motivo per cui è stata inoltrata al team centrale del CC Industria e artigianato della VSA. Questo organismo valuterà la richiesta, probabilmente richiederà ulteriori informazioni e, al più tardi entro quattro settimane, comunicherà in modo definitivo se la procedura è ritenuta idonea o se devono essere avviati ulteriori lavori del CC Industria e artigianato. La valutazione della VSA è un parere tecnico. La decisione in merito all’esecuzione compete in ogni caso al servizio specializzato cantonale.

La documentazione che ci è stata inviata non è sufficiente per effettuare una valutazione definitiva della tecnica. Dall’esame della tecnica sulla base delle informazioni disponibili emerge che i rifiuti alimentari devono essere convertiti e in parte (o interamente) smaltiti nelle canalizzazioni.

Per questo motivo segnaliamo che questi rifiuti non possono essere smaltiti nella canalizzazione insieme alle acque di scarico. I rifiuti di cucina e ristorazione provengono da apparecchi nei quali le derrate alimentari vengono prodotte per il consumo diretto, come privati, ristoranti, servizi di catering e cucine, comprese le grandi cucine e le cucine domestiche. Trattandosi appunto di rifiuti, non devono essere smaltiti nella canalizzazione. Il titolare dei rifiuti di cucina e ristorazione è responsabile del corretto smaltimento. Questi deve assicurare che i suoi rifiuti vengano smaltiti da un’azienda autorizzata. Lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione si basa in primo luogo sulle prescrizioni della legislazione cantonale sui rifiuti e la protezione delle acque (si veda anche Nota tecnica allegata dell’Ufficio per la protezione delle acque e la gestione dei rifiuti del Cantone di Berna). Inoltre, il riciclo di resti alimentari di origine animale è soggetto alla legislazione sulle epizoozie e all’ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale. L’impianto deve altresì soddisfare le norme concernenti l’igienizzazione dei resti alimentari. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria verifica se tale impianto è conforme ai requisiti. Di seguito è riportato il link con le norme per l’eventuale procedura di autorizzazione. Chi commercializza l’impianto deve mettersi in contatto con l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e avviare un’eventuale procedura di autorizzazione.

https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierseuchen/entsorgung-von-tierischen-nebenprodukten.html

Probabilmente tale procedura di autorizzazione è superflua perché, in caso di immissione nella canaliz-zazione, la tecnica non è soggetta ad autorizzazione. Potremmo tuttavia pensare che questa tecnica possa essere utilizzata come stadio preliminare di un impianto di biogas. In tal caso, se i rifiuti di origine animale vengono lavorati, è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

Riferimenti normativi

Ordinanza sulla protezione delle acque RS 814.201
Art. 10 Divieto di smaltimento dei rifiuti insieme alle acque di scarico
È vietato:
a. smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle acque di scarico, salvo che ciò sia opportuno per il trattamento di quest’ultime;
b. evacuare sostanze contrariamente alle avvertenze del fabbricante apposte sull’etichetta o contenute nelle istruzioni per l’uso.
Allegato 3.2, capoverso 1, cifra c
… In particolare, deve far sì che:
c. le acque di scarico inquinate non vengano né diluite né mescolate con altre acque di scarico, al fine di soddisfare le esigenze; la diluizione e la miscelazione sono permesse se ciò è opportuno per il trattamento delle acque di scarico e, se così facendo, non vengono immesse nelle acque più sostanze su-scettibili di inquinare le acque di quanto non sarebbe il caso con un trattamento separato.

Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 RS 814.610.1
Regolamento di esecuzione concernente l’OTRif. I rifiuti elencati nell’Allegato 1 del regolamento sono rifiuti e non acque di scarico. Se anche vengono “diluiti”, questi rifiuti restano rifiuti.
In questa sede si rimanda al capitolo 02; Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) del 25 maggio 2011 (Stato 1° giugno 2018) RS 916.441.22

Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966 (Stato 1° gennaio 2020) RS 916.40

Nota tecnica VSA / Note tecniche cantonali

Ist es Abwasser? Ist es Abfall? (Sono acque di scarico? Sono rifiuti?, in tedesco)

Entscheidungshilfe; pragmatische Annäherung aus Sicht der Praxis (Aiuto decisionale; avvicinamento pragmatico dal punto di vista della prassi)

Merkblatt Küchen- und Speiseabfälle des Kantons Bern (Nota tecnica Rifiuti di cucina e ristorazione del Cantone di Berna

 

Restiamo a completa disposizione; per ulteriori chiarimenti rivolgersi a Bruno Mancini (Tel. 062 835 34 18 e/o via e-mail bruno.mancini@ag.ch).